AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE START UP INNOVATIVE E GLI INCUBATORI

L’11 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 16/E sulleAgevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati”, volta a fornire chiarimenti interpretativi in merito alle agevolazioni fiscali in favore delle start up innovative e degli incubatori certificati.

Al comma 5 dell’articolo 25 del decreto legge n. 179 del 2012 si parla delle agevolazioni fiscali. Di seguito all’articolo 26 altre interessanti novità: l’esclusione delle startup innovative dalla disciplina delle società di comodo ma anche l’esonero del versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l’iscrizione al registro delle imprese.

Con l’articolo 27 si dispone invece l’esenzione ai fini fiscali e contributivi del reddito di lavoro sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi corrisposto dalle stesse startup ad amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi.

L’articolo 27 bis prevede poi agevolazioni per l’assunzione di personale qualificato.

Con l’articolo 29 si favoriscono invece gli investimenti in start up innovative grazie ad agevolazioni fiscali consistenti. Viene introdotto quindi un regime agevolativo per chi investe nelle start up innovative. Per conoscere meglio le modalità attuative di queste agevolazioni è necessario consultare la Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014

Utilmente, la Circolare chiarisce cosa si intenda per start up innovativa e cosa per incubatore delle stesse.

 

START UP INNOVATIVE

 

Si chiarisce che – in base all’art. 1 comma 2 del decreto ministeriale del 30 gennaio 2014 – si considerano “start up innovative anche le società ‘non residenti in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino nel territorio dello Stato una attività di impresa mediante una stabile organizzazione’. Le start up innovative possono, di conseguenza, assumere forma giuridica di: società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperativa, Societas Europaea residente in Italia, ovvero società non residenti in possesso dei medesimi requisiti di quelle residenti – a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Ue o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino in Italia una attività di impresa mediante una stabile organizzazione”

 

 

INCUBATORE DI START UP INNOVATIVE

 

Incubatore certificato di start up innovative possono essere società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero quale Societas Europaea, residente in Italia, purchè offrano servizi anche in modo non esclusivo volti al sostegno della nascita e dello sviluppo di start up innovative.
“L’incubatore di imprese start up innovative è il soggetto che spesso ne accompagna il processo di avvio e di crescita, nella fase che va dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, e lavora allo sviluppo della start up innovativa, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di una società e del ciclo di business, fornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché segnalando l’impresa agli investitori ed eventualmente investendovi esso stesso”.