Che cos'è una cooperativa

Una cooperativa è un'organizzazione economica che pone al centro la persona e non il capitale.
La proprietà è dei soci, che vi lavorano o ne utilizzano i servizi.
I soci scelgono i propri dirigenti e determinano le strategie aziendali.
Nella cooperativa prevale lo spirito di gruppo e l’impegno a operare collettivamente per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Non ripartisce gli utili, ma li investe per crescere e svilupparsi.
Nasce con legami sul territorio e ha radicato il valore sociale dell’impresa, per i propri soci e utenti, per la società in cui opera.

Le tipologie cooperative

A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa ed il socio, si individuano diverse tipologie di cooperative

  • COOPERATIVE DI CONSUMO
    Si costituiscono con lo scopo di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato. Per raggiungere tale scopo gestiscono punti vendita ai quali possono accedere i soci, e, previo rilascio dell''apposita licenza di vendita, anche i non soci.

  • COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
    Si costituiscono per permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. Queste cooperative svolgono la propria attività sia nella produzione diretta dei beni che nella fornitura dei servizi.

  • COOPERATIVE AGRICOLE
    Sono costituite da coltivatori e svolgono sia attività diretta di conduzione agricola, sia attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

  • COOPERATIVE DI EDILIZIA PER ABITAZIONI
    Rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle persone, realizzando complessi edilizi che vengono poi assegnati ai soci in proprietà se la cooperativa è a "proprietà divisa" o in diritto di godimento se la cooperativa è a "proprietà indivisa".

  • COOPERATIVE DI TRASPORTO
    Associano singoli trasportatori iscritti all''Albo e ai quali garantiscono servizi logistici, amministrativi, di acquisizione delle commesse, o gestiscono in proprio i servizi di trasporto a mezzo di soci-lavoratori.

  • COOPERATIVE PER LA PESCA
    Sono costituite da soci pescatori e svolgono attività con un impegno diretto dei soci o attività di servizio ai propri associati, quali l''acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici, o la loro trasformazione.

  • COOPERATIVE MISTE
    Sono comprese in queste tipologie tutte le cooperative che non rientrano nei settori prima richiamati e che svolgono attività diversificate, quali le cooperative culturali, le cooperative di garanzie che prestano fidejussioni o piccoli prestiti ai propri associati, cooperative che associano gli esercenti di attività commerciali.

  • COOPERATIVE SOCIALI
    Sono cooperative regolamentate dalla legge 381 del 1981 ed hanno come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
    Si distinguono due tipologie:
    quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A) quelle che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B).
    Oltre ad essere iscritte a questa sezione, le cooperative sociali, a seconda dell'attività che svolgono, devono essere iscritte ad una delle precedenti sezioni.

 

Gli organi di gestione:

  • a) L'Assemblea dei Soci approva i bilanci preventivi e consuntivi, nomina gli amministratori della cooperativa, nomina il collegio dei revisori ed il suo presidente, approva tutti i regolamenti (per le prestazioni lavorative, per il prestito sociale, per le forme di partecipazione dei soci).
  • b) il Consiglio di Amministrazione realizza la gestione operativa della cooperativa, esegue e decide gli atti amministrativi nell'ambito degli indirizzi e delle regole stabilite dall'assemblea. I singoli consiglieri possono ottenere incarichi per attuare specifici progetti o attività
  • c)il Presidente della cooperativa è il legale rappresentante della cooperativa, sovrintende alla gestione complessiva della cooperativa ed alla attuazione delle decisioni del Consiglio.


I rapporti di lavoro nelle cooperative


I rapporti tra socio lavoratore e cooperativa debbono essere definiti da un regolamento che fissi gli aspetti economici e normativi della attività lavorativa.
Non esistono contratti di lavoro per i soci.
E' però opportuno che la cooperativa utilizzi il contratto di lavoro come riferimento evitando che i soci siano pagati meno rispetto a dipendenti per analoghe mansioni di lavoro.
La cooperativa può avvalersi anche di prestazioni occasionali o autonome dei soci, solo se si presentano le condizioni tipiche delle prestazioni autonome o occasionali (periodi limitatissimi e saltuari, autonomia di lavoro, professionalità del lavoratore).
La cooperativa può essere composta da soggetti con attività autonoma che fatturano alla cooperativa.
E' comunque bene normare, con apposito regolamento anche queste prestazioni.
Sul piano contributivo il socio lavoratore è equiparato al lavoratore dipendente.
Il socio riceve le prestazioni previdenziali e sanitarie dell'INPS e dell'INAIL.
La cooperativa è tenuta a pagare regolari contributi.
Per alcune attività specifiche, e comunque solo per forme di lavoro a tempo pieno, è possibile utilizzare un meccanismo forfettario di contribuzione che riduce notevolmente il costo contributivo, calcolato su salari convenzionali.
La cooperativa può assumere anche dipendenti. Per questi è obbligatoria l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore o di quelli firmati dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dalle sue associazioni.
La cooperativa deve tenere le relative scritture contabili in contabilità ordinaria come tutte le Società. Deve rispettare alcune norme specifiche rispetto ai bilanci, quali i depositi presso la prefettura, alle cariche sociali, alla stesura degli atti (relazioni degli amministratori e dei sindaci).
La cooperativa è sottoposta a revisione biennale o annuale, effettuata, se aderente, dalla Lega Cooperative su delega del Ministero del Lavoro. Se il bilancio della cooperativa chiude in utile, questo deve essere ripartito nei termini previsti dalla legge 59/92 in conformità al proprio statuto sociale.
L'utile destinato a fondo di riserva indivisibile non è soggetto alla tassazione prevista per le società.
I criteri di suddivisione sono:

  • non meno del 20% a fondo riserva indivisibile;
  • il 3% alla società nazionale per la promozione e lo sviluppo cooperativo;
  • la quota residua può essere utilizzata per aumento gratuito del capitale sociale (nel limite del tasso di inflazione), remunerazione della quota sociale (massimo di 2,5 punti superiore al tasso dei buoni postali), stipendio ai soli soci lavoratori, finalità mutualistiche per i soci, per ulteriore accantonamento a fondo riserva indivisibile. Le riserve indivisibili, il contributo al fondo di promozione, la devoluzione a fini mutualistici del patrimonio residuo in caso di liquidazione della società, oltre ai limiti previsti di ripartizione degli utili, definiscono , sul piano economico, il carattere mutualistico della società cooperativa e la conseguente disciplina fiscale diversa rispetto alle S.r.l. o S.p.A.