LEGACOOP LAZIO: Ammortizzatori sociali in deroga

Oltre ad appoggiare i progetti di sviluppo delle imprese associate Legacoop Lazio si è attivata per fornire un aiuto concreto ai lavoratori riuscendo a far rientrare negli ammortizzatori sociali in deroga (Cigs e mobilità) anche i soci delle cooperative, mediante un accordo quadro siglato con la Regione Lazio in data 15 aprile 2009.

Un risultato importante se pensiamo che, fino al 2008, il protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e le parti sociali presenti nella concertazione non prevedeva uno specifico intervento per le imprese cooperative escluse dagli ammortizzatori sociali. Il riconoscimento alle stesse di questo strumento di tutela del reddito è, dunque, un elemento che rafforza tutto il sistema cooperativo e lo aiuta a fronteggiare la crisi occupazionale in atto.

Tra le imprese associate 37 sono le cooperative che si sono rivolte agli uffici di Legacoop Lazio per accedere agli ammortizzatori sociali in deroga e ad oggi 768 lavoratori si avvalgono di questi strumenti di integrazione del reddito.

Quali sono i punti cardini dell’accordo? Innanzitutto va detto che gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utilizzati dalla cooperativa anche se la stessa non ha deliberato il piano di crisi.

Beneficiari

Sono destinatarie dei trattamenti in deroga le aziende, compresi i datori di lavoro non imprenditori, non rientranti nella normativa sulla CIGS o, anche, quelle aziende che, pur avendo diritto alla CIGS o alla mobilità, ne hanno già fruito superando i limiti di durata.

Inoltre, possono beneficiare delle indennità derivanti dalla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga tutte le tipologie di lavoratori subordinati a tempo determinato – limitatamente alla durata del contratto di lavoro – e indeterminato, compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci lavoratori dipendenti da società cooperative (compresi quelli in regime ex D.P.R. 602/72).

Inoltre, i lavoratori destinatari delle misura devono possedere:

  • in  in riferimento alla CIGS in deroga: un’anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di almeno novanta giorni (art. 8, comma 3, del D.L. n. 86/1988);
  • in riferimento alla mobilità in deroga: un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro, derivanti da ferie, festività ed infortuni, in rapporti non a termine (art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991).

L’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga è, altresì, subordinata al rilascio da parte del lavoratore interessato di una dichiarazione di immediata disponibilità a partecipare ad un intervento di politica attiva offerto dal centro per l’impiego competente (Orientamento, formazione, riqualificazione professionale,ecc.). Nel caso di lavoratori in mobilità la dichiarazione da parte del lavoratore dovrà comprendere anche l’accettazione di un’offerta di lavoro. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione ovvero, una volta sottoscritta, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo, il destinatario del trattamento perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati (art. 19, comma 10, D.L. n. 185/2008; INPS circ. n. 75/2009; messaggio n. 13613/2009).

Legacoop Lazio fornirà alle cooperative aderenti tutta l’assistenza necessaria per il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga. Per informazioni potete rivolgervi alla Dott.ssa Lucia Di Donato -Ufficio Politiche del Lavoro- tel. 06/40.63.028.