Pacchetto lavoro 2013. “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione

Vi trasmettiamo una nota, ad opera dei nostri consulenti del lavoro convenzionati, relativa al DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76,  PACCHETTO LAVORO 2013 del Governo Letta, “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, 13G00123, GU Serie Generale n.150 del 28-6-2013.

DECONTRIBUZIONE PER ASSUNZIONE/STABILIZZAZIONE DI GIOVANI (18 – 29 ANNI)

MISURA
Il Decreto Legge prevede un incentivo pari al 33% della retribuzione mensile lorda con un tetto massimo pari a Euro 650,00 (misura massima dello sgravio spettante per singolo lavoratore).

DURATA DELL’INCENTIVO
· In caso di nuova assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi.
· In caso di stabilizzazione di lavoratori già presenti in azienda l’incentivo spetta per 12 mesi.
Le assunzioni/stabilizzazioni dovranno essere in incremento della base occupazionale.

REQUISITI DEL LAVORATORE
Il lavoratore portatore dell’incentivo dovrà avere un’età compresa tra i 18 – 29 anni e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
1. Privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
2. Privo di diploma di scuola media superiore o professionale
3. Viva solo con persone/familiari a carico

Le assunzioni/stabilizzazioni dovranno essere effettuate successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2015, nei limiti delle risorse rese disponibili. Le Regioni potranno integrare le doti finanziarie previste a livello nazionale.

INPS
L’incentivo previsto (max. Euro 650 mensili) sarà corrisposto al datore di lavoro tramite conguaglio mensile nelle denunce contributive. Con una prassi ormai usuale sarà l’INPS a gestire il riconoscimento dell’incentivo in base all’ordine cronologico di domanda e le modalità operative di fruizione.

BONUS ASPI

Al datore di lavoro che senza esservi tenuto assuma a tempo pieno e indeterminato un lavoratore percettore del trattamento di ASPI (Assicurazione Sociale Per l’Impiego), viene riconosciuto il 50% del trattamento residuo di ASPI che sarebbe spettato al lavoratore.

Il beneficio non spetta nel caso in cu il lavoratore assunto, sia stato licenziato nei sei mesi precedenti dalla medesima azienda, o da azienda con assetti proprietari coincidenti.
Esempio:
· Lavoratore (under 50) percettore di ASPI dal 01 luglio 2013 per un periodo di 8 mesi, quindi fino a febbraio 2014. Indennità di ASPI percepita pari a Euro 1180,00 mensili (trattamento massimale di Aspi).
· Assunzione a tempo pieno e indeterminato decorrente dal 01 settembre 2013.
· Beneficio spettante al datore di lavoro pari a Euro 590,00 mensili fino al febbraio 2014.

CONTRATTO A TERMINE

Il Decreto Legge modifica i tempi di “stacco” tra un contratto a termine e il successivo ripristinando i termini previsti ante L. 92/2012 (riforma Fornero).
· 10 giorni in caso di primo contratto di durata pari o inferiore a 6 mesi
· 20 giorni in caso d primo contratto superiore a 6 mesi

I CNNL e i Contratti Aziendali potranno prevedere la possibilità di proroga anche per il contratto a termine cosiddetto “acausale”. (introdotto dalla L. 92/2012 come contratto a termine senza necessità di causale giustificatrice, possibile per max. 12 mesi non prorogabili)
Stralciate, per ora, dal testo del Decreto tutte le misure straordinarie di deroga alle norme sui contratti a termine, previste per Expo 2015.

LAVORO A CHIAMATA

Inserito un limite massimo di 400 prestazioni effettive per ogni lavoratore nell’arco di un triennio solare. In caso di superamento del limite il rapporto si intenderà a tempo pieno e indeterminato.
La sanzione prevista (da 400 a 2400 euro) per la mancata comunicazione di ricorso al lavoro intermittente (da effettuare alla Direzione Territoriale del Lavoro), non viene elevata nel caso in cui il datore di lavoro risultasse in regola con i versamenti contributivi.

PROCEDURA DI CONVALIDA DIMISSIONI PER CO.CO.PRO.
E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Estesa a co.co.pro, co.co.co. e associati in partecipazione la procedura di convalida “dimissioni” prevista per i lavoratori subordinati e introdotta dalla Legge 92/2012. Tutti i lavoratori che recedono per propria volontà da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o da un rapporto di associazione in partecipazione dovranno, nei modi e nei termini previsti per la generalità dei lavoratori subordinati, convalidare il proprio recesso  con una delle seguenti modalità:
· presso la Direzione territoriale del Lavoro;
· presso i Centri per l’Impiego competenti per territorio;
· sottoscrivendo apposita dichiarazione in calce al modello di comunicazione di cessazione inviato tramite il sistema delle C.O..

Il Committente che riceve comunicazione di recesso, al pari del datore di lavoro, dovrà invitare (con apposita comunicazione) il collaboratore ad ottemperare alla convalida del recesso con le modalità sopradescritte. Il collaboratore ha a disposizione 30 giorni per effettuare la convalida. Entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito alla convalida sarà possibile revocare il recesso.

TIROCINI FORMATIVI

Dote di 10 milioni di Euro per finanziare stage e tirocini curriculari di studenti universitari presso aziende e enti pubblici. La stage deve essere di durata minima trimestrale e sarà previsto un contributo pari a 200 Euro mensili ai quali dovrà aggiungersi pari contributo da parte del soggetto che ospita il tirocinante.

In attesa dell’entrata in vigore del provvedimento, il Centro Servizi Legacoop Lazio Risorse, tramite il Dott. Gianluca Petricca, resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.