Pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale di giovedì scorso e in vigore la legge regionale (n. 6/2026) per l’erogazione di agevolazioni fiscali a sostegno del patrimonio culturale e paesaggistico, approvata l’11 marzo all’unanimità dall’Assemblea del consiglio regionale senza ulteriori modifiche (per i contenuti vedi Newsletter ES 16/03/2026).
Tra i contenuti di maggiore interesse ricordiamo:
- l’articolo 2, che individua chi può beneficiare delle agevolazioni: società per azioni e in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative e società di mutua assicurazione; enti pubblici e privati (diversi dalle società, che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali); società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni; le fondazioni, comprese quelle bancarie. Il beneficio è rivolto solo alle società con sede legale o stabile organizzazione nella regione;
- l’articolo 4 individua i soggetti che possono promuovere gli interventi beneficiari delle agevolazioni fiscali: soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, cooperative ed enti ecclesiastici riconosciuti, purché abbiano sede o stabile organizzazione nella regione e finalità statutarie legate alla promozione culturale e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- l’articolo 5 stabilisce le modalità e le percentuali delle agevolazioni fiscali. Consistono in un credito d’imposta IRAP pari al 60% per i progetti di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico e al 40% per gli altri interventi previsti. Il credito è limitato a un massimo complessivo di 500mila euro annui e 20mila euro per ciascun soggetto e viene gestito tramite prenotazione, nel rispetto delle Regolamento UE sugli aiuti di Stato.