OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEI CONTRIBUTI PUBBLICI

Lo scorso 11 gennaio il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato una circolare esplicativa inerente la legge sul Mercato e la Concorrenza (Legge 124 del 4 agosto 2017, art.1, commi 125-129), per l’adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità a carico di una serie di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o con altri soggetti pubblici assimilati.
La disposizione citata, infatti, prevede due obblighi:

  • un obbligo di pubblicazione sui siti o portali internet posto in capo alle Associazioni, alle fondazioni, alle Onlus ed altri soggetti;
  • un obbligo di comunicazione in nota integrativa per tutte le imprese.

Rispetto al primo obbligo, la pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e a vantaggi economici di qualunque genere effettivamente ricevuti dalla Pubblica Amministrazione dovrà essere fatta entro il 28 febbraio 2019 (in riferimento ai vantaggi percepiti nel 2018). Tale pubblicazione dovrà essere effettuata anche negli anni successivi (sempre entro il 28 febbraio), con riferimento alle informazioni riferite all’anno precedente. Sul punto la circolare chiarisce anche che il vantaggio economico ricevuto dalle pubbliche amministrazioni va pubblicato utilizzando il criterio contabile di cassa.
Il vantaggio economico può essere assegnato attraverso l’erogazione non soltanto di risorse finanziarie ma anche di risorse strumentali (es. rapporto di comodato di un bene mobile o immobile), per le quali si farà riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene. Rientrano nell’obbligo di informazione anche le somme percepite a titolo di cinque per mille.
L’obbligo di pubblicazione non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dal soggetto beneficiario, sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo.
Rispetto al secondo obbligo, in capo a tutte le imprese la pubblicazione deve essere fatta in nota integrativa per gli importi relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti dai medesimi soggetti pubblici. Tali importi devono essere pubblicati, in particolare, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.
La circolare in questione, chiarisce inoltre che le informazioni da pubblicare sono le seguenti:
a) denominazione e codice fiscale dell’ente ricevente (Cooperativa);
b) denominazione del soggetto erogante (ente pubblico);
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
Si precisa che le cooperative sociali – che da un lato, sotto il profilo della qualifica fiscale, sono Onlus di diritto, mentre sotto il profilo civilistico sono società che assumono di diritto anche la qualifica di impresa sociale – devono adempiere agli obblighi informativi solo in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato (se esistente).
Inoltre si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 125, della L. n. 124/2017, le cooperative sociali, qualora svolgano attività a favore di stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento dei servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
Attenzione: in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità la sanzione, applicabile esclusivamente alle imprese, consiste nella restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute.

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