AGRICOLTURA NELLE ZONE MONTANE DEL LAZIO, APPROVATA IN COMMISSIONE LA PROPOSTA

La proposta di legge regionale n. 193 del 25 febbraio 2025, di iniziativa del consigliere di FdI Flavio Cera, che punta a sostenere l’attività agricola nelle zone montane del Lazio, è stata approvata dalla commissione Agricoltura/Ambiente, presieduta da Giulio Menegali Zelli Iacobuzi (FdI). La pdl, che mira a favorire l’utilizzo agricolo dei territori montani, attraverso contributi mirati a sostenere le aziende e a contrastare lo spopolamento e l’abbandono delle terre alte, fenomeni che negli ultimi anni hanno inciso profondamente sull’equilibrio economico e sociale di queste aree, proseguirà il suo iter legislativo nella commissione Bilancio, chiamata a esprimere il proprio parere sulle norme di copertura finanziaria previste dal testo. Successivamente, la proposta tornerà in ottava commissione per il parere conclusivo, prima di approdare in Aula per la discussione e l’approvazione finale.

Ricordiamo di seguito i contenuti del provvedimento.

L’articolo 1 stabilisce che la Regione, riconoscendo l’importanza strategica delle zone montane, promuove interventi per lo sviluppo socioeconomico di queste zone, coerenti con le caratteristiche e le peculiarità delle stesse e per favorire l’identità e la coesione delle comunità locali. La proposta di legge intende favorire le condizioni per l’uso agricolo delle zone montane con lo scopo di evitarne l’abbandono, di prevenire i dissesti naturali e promuovere lo sviluppo economico dei territori e dei prodotti locali.

Secondo l’articolo 2 la Regione concede contributi per:

– coprire le spese sostenute per gli onorari notarili relativi all’acquisto dei terreni o fabbricati destinati all’uso agricolo situati nelle zone montane;

– sostenere l’attività agricola nei terreni montani destinati all’uso agricolo.

L’articolo 3 stabilisce che il contributo per gli onorari notarili relativi all’acquisto è concesso per terreni o fabbricati destinati all’uso agricolo, in conformità con gli strumenti urbanistici comunali, che sono situati nelle zone totalmente montane per l’agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate. Nel caso di acquisto di terreni, gli stessi devono avere una superficie non inferiore a 2.500 metri quadrati. I beneficiari del contributo sono le persone fisiche o giuridiche che intendono svolgere attività agricola nelle zone montane. Hanno priorità: a) i soggetti che hanno un’età inferiore ai 41 anni non compiuti; b) i soggetti che acquistano terreni che hanno la superficie maggiore. Il contributo è concesso in misura pari al totale dell’importo delle spese notarili sostenute, per un minimo di 500 euro e fino a un massimo di 2.500 euro.

L’articolo 4 disciplina il secondo tipo di contributo, cioè quello per la promozione dell’attività agricola, concesso per sostenere la coltivazione di specie arboree da frutto presenti in terreni:

a) destinati all’uso all’uso agricolo, in conformità con gli strumenti urbanistici comunali
b) che sono situati nelle zone totalmente montane
c) che hanno una superficie non inferiore a 1000 metri quadrati
d) che presentano coltivazioni arboree in buono stato.
I beneficiari sono coloro che, senza essere imprenditori agricoli, conducono in proprietà o affitto i terreni. Il contributo è concesso per un massimo di 600 euro ed è determinato secondo i seguenti criteri:

a) fino a 50 piante coltivate sul fondo è previsto un importo di 10 euro per pianta di olivo, noci, nocciole, castagne e altre specie arboree da frutto; oltre 50 piante coltivate sul fondo saranno attribuiti 5 euro per pianta;
b) fino a 2 ettari coltivati a vite da tavola e da vino, è previsto un importo pari a 300 euro a ettaro, oltre i 2 ettari è previsto un importo di 150 euro per ettaro coltivato.
L’articolo 5 disciplina la deliberazione di Giunta attuativa della legge, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. La delibera definisce le ulteriori tipologie contrattuali per cui può essere previsto il contributo, i criteri per la concessione dei contributi, i soggetti prioritari, la documentazione da presentare e le modalità di erogazione.

L’articolo 6 introduce disposizioni per il l’armonizzazione della legge regionale che si intende approvare con la normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. Gli articoli 7 e 8 contengono disposizioni finanziarie e per l’entrata in vigore.

Fonte: Agenzia ES