Al via lo scorso 30 aprile, nella commissione Sanità del Consiglio regionale, le votazioni sulla proposta di legge regionale (n. 245/2026) della Giunta, di iniziativa dell’assessore ai Servizi sociali Massimiliano Maselli, che disciplina i servizi e le strutture socio-assistenziali. I lavori proseguono domani alle 10. Approvato l’articolo 1 (Finalità), riformulato sulla base di un emendamento presentato dall’assessore alle Politiche sociali Massimiliano Maselli. Avviata la votazione degli emendamenti all’articolo 2, i testi delle modifiche non sono disponibili.
Ricordiamo di seguito in contenuti della proposta.
L’articolo 1 spiega le finalità della proposta, con cui la Regione si impegna a promuovere l’adozione di modalità organizzative innovative e di approcci operativi integrati al fine di intercettare e soddisfare efficacemente i bisogni di tutela della salute psico-fisica delle persone che versano in condizioni di disagio.
L’articolo 2 istituisce, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del testo e previa deliberazione della Giunta regionale, il servizio di assistenza psicologica primaria in ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL), strutturato a livello di distretto sanitario prevedendo la presenza di uno psicologo ogni 15mila abitanti, che saranno indivuati tra gli specialisti della ASL territorialmente competente. Il servizio prevede una prima valutazione dei sintomi di disagio, la formulazione di un’ipotesi diagnostica e la segnalazione della problematica con invio delle situazioni più complesse ai servizi specialistici, operando in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri nonché con gli organismi territoriali e con i Centri di salute mentale, nel caso di diagnosi di patologie psichiatriche. La Regione dovrà provvedere all’istituzione di elenchi regionali degli psicologi di assistenza primaria. L’iscrizione degli psicologi dovrà tenere conto dei seguenti requisiti:
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laurea magistrale in psicologia – classe LM-51, o laurea specialistica in psicologia – classe 58/S;
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iscrizione all’albo degli psicologi e delle psicologhe;
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assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
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l’esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, in regime libero professionale, negli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e nelle strutture private autorizzate o accreditate o in altra amministrazione pubblica o privata purché abbiano esercitato la professione sanitaria di psicologo e/o psicologa o che abbiano conseguito uno specifico master universitario.
L’articolo 3 elenca i compiti che dovranno svolgere gli psicologi di assistenza primaria:
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attività tipiche della professione psicologica nell’ambito dell’assistenza sanitaria primaria;
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la garanzia della promozione del benessere psicologico nell’ambito della rete della medicina generale e della pediatria di libera scelta e l’integrazione delle cure primarie per rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini, attraverso la promozione della collaborazione attiva e del rapporto con i distretti sanitari, in particolare le attività delle Case della comunità;
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l’erogazione di un primo livello di assistenza psicologica di qualità, accessibile, di rapida presa in carico del paziente, con un favorevole rapporto costo-efficacia, al fine di agevolare una capacità di valutazione e di risposta più completa e integrata, nonché di ridurre i tempi e i costi per le famiglie e per il Ssn;
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svolgere l’attività di prevenzione, di promozione delle risorse psicologiche, di intercettazione e risposta precoce alle situazioni che compromettono il benessere psicologico e la salute;
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l’intervento in presenza o in teleassistenza a livello individuale, di gruppo e di comunità che assicuri l’assistenza primaria, con particolare riferimento agli aspetti soggettivi dei disturbi somatici, delle patologie e situazioni di cronicità e disabilità e della loro gestione, degli interventi domiciliari, di psico-educazione e di psicoconsulenza;
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l’intervento nelle seguenti situazioni: problemi legati all’adattamento nelle diverse fasi del ciclo di vita dovuti a lutti, perdita del lavoro, separazioni, disagi emotivi transitori ed eventi stressanti, diagnosi infauste e cronicità o recidiva di malattia e difficoltà nell’aderenza alla cura;
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la partecipazione a progetti di prevenzione della malattia e di promozione ed educazione alla salute;
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il collegamento tra le attività sanitarie di assistenza primaria e le attività in campo sociale, scolastico, formativo e dei soggetti della comunità locale;
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l’attività di filtro per la ripartizione degli accessi di carattere urgente nei reparti di pronto soccorso e dei bisogni lievi nei livelli secondari di cura;
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la predisposizione e la gestione dell’assistenza psicologica domiciliare.
L’articolo 4 stabilisce l’organizzazione delle attività degli psicologi, prevedendo l’individuazione di un coordinatore con la funzione di organizzare le attività per garantire la massima integrazione con i servizi territoriali.
L’articolo 5 impegna il Consiglio regionale a monitorare sull’attuazione della legge e ne valuta i risultati. Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale dovrà presentare al Comitato per il monitoraggio una relazione che contenga: gli interventi realizzati, specificando modalità attuative, soggetti coinvolti, distribuzione sul territorio; e le eventuali difficoltà incontrate o le misure adottate per farvi fronte.
L’articolo 6 stabilisce gli oneri derivanti dalla legge, pari a 14 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 2026 e 2027, tramite l’istituzione nel programma 07 della missione 13, titolo 1, della voce di spesa denominata “Istituzione del servizio di assistenza psicologica primaria” alla cui autorizzazione di spesa si provvederà mediante riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
L’articolo 7 sancisce l’entrata in vigore del testo il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.